Art. 14.
(Fondo per la tutela dall'inquinamento
luminoso e il risparmio energetico).

      1. Per l'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 7, 9, 10 e 13, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a decorrere dall'anno

 

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2006, il Fondo nazionale per la tutela dall'inquinamento luminoso e il risparmio energetico, di seguito denominato «Fondo». Per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la dotazione del Fondo è determinata in 10 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato dalla legge finanziaria annuale.
      2. Il Fondo è ripartito dando priorità alle finalità di risparmio energetico, di risanamento degli impianti nelle aree protette e di sostegno agli interventi nei piccoli comuni.
      3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti necessari per beneficiare dei contributi del Fondo.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.